Tariffario

 

 

 

INDICAZIONI DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI MINIME VETERINARIE

MASSIMI OBBLIGATORI DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE

In vigore dal 7 Febbraio 2007 nella Provincia di PERUGIA

( Sostituisce il Tariffario approvato dall'Ordine ed in vigore dal 1 dicembre 2002 )

Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 6 febbraio 2007

 

Tariffario dei compensi professionali del medico veterinario

 

 

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato in data 6/2/2007 l'adozione dello "Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario", redatto dalla FNOVI e pubblicato il 12 gennaio 2007 sul portale Web della Federazione.

L'Ordine ha assunto questa decisione per contribuire ad uniformare il tariffario delle prestazioni sul territorio Nazionale.

 

Il Presidente                  

 
     

 

 

Normativa di riferimento:

LEGGE 4 agosto 2006, n.248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato:

All'articolo 2: al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorieta' di tariffe";

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Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.». (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n. 183) - Testo coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e con la Legge Finanziaria 2007 - L. 296/2006

TITOLO I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali“.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

omissis .......
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Si sottolinea che sono da rispettare i massimi previsti per ciascuna voce dettagliata

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  • MICRO-CHIP - Applicazione a cani/gatti:  Non rientra nel tariffario di riferimento di cui sopra essendo una prestazione resa dai medici veterinari autorizzati dalla ASL per conto del Servizio Sanitario - In vigore dal 01/09/2008

Se il Proprietario presenta

DGR n° 785  del 30/06/2008

ENPAV 2%

IVA 20 %

TOTALE

singolo cane

€  23,30

€ 0,46

€  4,75

€  28,51

da 6 a 10 cani

€  17,40

€ 0,34

€  3,54

€  21,28

da 11 cani in poi

€  14,70

€ 0,29

€  2,99

€  17,98

 

 

 

 

 

  

 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia

via Martiri dei Lager 58,  Perugia

Telefono e Fax 075.505.63.20